Fallimento

Effetti del fallimento su creditori e rapporti preesistenti


Peculiare istituto giuridico, il fallimento è la procedura che può essere attivata per dichiarare il fallimento di un’imprenditore, di una società commerciale oppure di una ditta iscritta alla Camera di Commercio ed in possesso di alcuni requisiti – soggettivi ed oggettivi – definiti dalla Legge Fallimentare.

Una volta dichiarato il fallimento dell’impresa con sentenza, vengono a determinarsi una serie di effetti giuridici sia nei confronti dell’imprenditore, sia nei confronti dei creditori che sui rapporti giuridici preesistenti. Nel nostro articolo esamineremo, nel dettaglio, gli effetti prodotti dal fallimento nella sfera giuridica dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Fallimento: gli effetti nei confronti dei creditori

Nel momento in cui viene emessa la sentenza che dichiara il fallimento dell’imprenditore, peculiari effetti vengono a determinarsi nei confronti dei creditori.

Iniziamo dalla conseguenza più importante della sentenza dichiarativa di fallimento prevista dall’articolo 51 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che: “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento [16] nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento [46].”

Come si potrà facilmente intuire, la dichiarazione di fallimento comporta la sostanziale inibizione delle azioni individuali dei singoli creditori. La funzione di tale effetto è quella di preservare e tutela il principio della “par condicio creditorum”.

Nello stesso tempo, l’articolo 52 della Legge Fallimentare prevede che i creditori dell’imprenditore fallito possano concorrere sul suo patrimonio. La citata norma stabilisce che: “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge”.

A tal proposito, ricordiamo che l’articolo 92 e seguenti individuano e precisano le modalità con cui i creditori possono presentare le domande di ammissione al passivo stabilendo anche quali sono gli effetti che vengono a determinarsi in caso di domanda presentata tardivamente.

La Legge Fallimentare precisa anche quali sono i diritti che spettano ai creditori privilegiati rispetto a quelli chirografari nell’ambito del procedimento di ripartizione dell’attivo fallimentare.

Fallimento: gli effetti sui rapporti giuridici preesistenti

La sentenza che dichiara il fallimento di un imprenditore determina importanti effetti anche sui rapporti giuridici preesistenti. In particolare, l’articolo 72 della Legge Fallimentare stabilisce che: “se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto - di regola - rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo”.

Il successivo comma dell’articolo 72 della Legge Fallimentare stabilisce inoltre che: “Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.

Sempre l’articolo 72 della Legge Fallimentare individua le conseguenze che la dichiarazione di fallimento determina sull’azione di risoluzione del contratto promossa prima dell’avvio della procedura. La citata norma stabilisce che: “L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V [92-103].”

Il successivo comma precisa, inoltre, che: “Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”. Molto importante è l’effetto che la dichiarazione di fallimento produce in caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare che sia stato già trascritto ai sensi dell’articolo 2645 bis. Come stabilisce l’articolo 72 L.F., infatti: “In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775 bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento”.


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