Il concordato preventivo è uno strumento giuridico di grande rilevanza pratica per gli imprenditori. Attivando la procedura concordataria, infatti, l’imprenditore - che versi in stato di insolvenza oppure di crisi – può evitare di subire la dichiarazione di fallimento. Lo strumento per evitare la procedura fallimentare è proprio l’accordo concordatario che ha la funzione di soddisfare – anche solo in maniera parziale – le ragioni dei creditori.
Da qui la natura “preventiva” dello strumento concordatario che è principalmente volto a prevenire la procedura fallimentare.
Diversi e peculiari sono gli effetti che vengono prodotti dalla presentazione della domanda concordataria. Ed è proprio questo argomento che affronteremo nei paragrafi che seguono. Nel nostro articolo approfondiremo ed analizzeremo gli effetti connessi alla presentazione della domanda di concordato preventivo.
Gli effetti della presentazione della domanda concordataria
Nel momento in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo, l’imprenditore/debitore accede – in maniera automatica – a tutte le protezioni previste dall’articolo 168 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo”, i creditori non possono – a pena di nullità – proseguire oppure intraprendere azioni cautelari oppure esecutive sui beni dell’imprenditore/debitore.
Il comma 3 dell’articolo 168 L.F. stabilisce, inoltre, che “Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato”.
E’ bene precisare, comunque, che tale inefficacia non è assoluta ben potendo essere “annullata” (con effetto retroattivo) nel caso in cui la tutela concordataria venga meno prima dell’omologazione. In questo caso, l’ipoteca iscritta riprenderà la sua efficacia.
Tra gli altri effetti connessi alla presentazione della domanda concordataria ricordiamo, inoltre, la nullità delle azioni esecutive e cautelari che siano state intraprese successivamente alla pubblicazione del ricorso.
Concordato preventivo: l’esclusione delle “protezioni automatiche”
L’applicazione automatica di queste protezioni, comunque, è esclusa soltanto in due ipotesi ovvero quando l’imprenditore abbia già presentato una domanda che non sia stata ammessa al concordato oppure che non sia stata seguita dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito nei due anni precedenti.
Allo stesso modo, l’applicazione automatica di queste protezioni è esclusa quando la domanda non sia corredata dai bilanci degli ultimi tre esercizi oppure dall’elenco dei creditori.
Gli effetti della presentazione della domanda concordataria sui crediti
Per comprendere la sorte dei crediti in caso di presentazione della domanda concordataria, occorre effettuare una distinzione:
- i crediti sorti successivamente alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex articolo 161 L.F.: questa tipologia di crediti è ritenuta prededucibile, come previsto dall’articolo 111 L.F. Ciò, a meno che non si tratti di atti di straordinaria amministrazione che non siano stati autorizzati previamente dal Tribunale;
- crediti da finanziamento: il comma 1 dell’articolo 182 L.F. stabilisce che l’imprenditore/debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo “può chiedere al tribunale di essere autorizzato anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111”, a condizione che questi finanziamenti siano destinati a consentire un migliore soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Concordato preventivo: gli effetti su particolari tipologie di crediti
Il nuovo articolo 169 bis della Legge Fallimentare, poi, individua anche la sorte dei crediti che derivano dallo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione. La citata norma stabilisce che, nel caso in cui il Tribunale autorizzi il debitore a sciogliersi dai contratti pendenti al momento della presentazione della domanda concordataria, la sua controparte avrà ovviamente diritto ad un indennizzo che sarà, di fatto, un credito di natura concorsuale.
Infine, è importante sottolineare che, con specifico riferimento al continuità aziendale, l’articolo 182 quinquies comma 5 prevede che l’imprenditore/debitore possa “chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”.