Fondo di solidarietà per i mutui prima casa
La Legge 244/2007 ha istituito un Fondo di solidarietà per i mutui erogati per l’acquisto della prima casa.
Detto fondo consente ai soggetti che hanno contratto un mutuo prima casa di poter beneficiare della sospensione del pagamento delle rate in presenza di situazioni di difficoltà temporanea, quindi non definitiva, destinate a gravare sul reddito complessivo familiare.
Il Fondo sostiene i costi derivanti dalla sospensione dei pagamenti ed interviene permettendo alle famiglie bisognose di sospendere il pagamento del mutuo per un periodo determinato.
Le norme di attuazione del suddetto Fondo di solidarietà sono contenute nel D.M. 132/2010, integrato dal D.M. 37/2013.
Vediamo nello specifico le modalità ed i termini di operatività del Fondo di solidarietà.
Ipotesi tassative di sospensione
Solo al ricorrere di alcune condizioni di difficoltà, i titolari di contratti di mutuo per l’acquisto della prima casa possono richiedere la sospensione dell’intera rata del mutuo, fino a 18 mesi.
Ai sensi del nuovo regolamento del Fondo di solidarietà, i casi in cui è possibile inoltrare la richiesta sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Le citate situazioni devono essersi verificate in seguito alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
Condizioni per richiedere il beneficio – i requisiti
Il D.M. 37/2013 stabilisce che i titolari di mutui sottoscritti per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- il mutuo contratto non deve essere superiore ad € 250.000,00 euro;
- il titolare del mutuo deve essere in possesso di ISEE non superiore ad € 30.000 euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;
- se il titolare si trova in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi, pena l’inammissibilità della richiesta.
- nel caso in cui il mutuo sia cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni citate sussistano in capo anche solamente ad uno dei mutuatari.
La domanda di sospensione
L’interessato deve presentare la domanda di sospensione alla banca ove ha contratto il mutuo, attraverso un modulo reperibile sul sito del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) o della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).
La banca, dopo aver verificato la completezza e la regolarità formale della documentazione fornitagli dall' interessato, trasmette in via telematicamente la domanda e da quel giorno interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate.
Il gestore del Fondo, emette una decisione entro 15 giorni lavorativi: tale decisione viene comunicata alla Banca.
In caso di esito negativo della decisione, questa deve essere specificamente motivata.
In caso, invero, di esito positivo della richiesta, è previsto che la banca attivi la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito.