Il professionista delegato
Secondo quanto stabilito dall’art. 591 bis c.p.c. il Giudice dell’Esecuzione può delegare le operazioni di vendita ad altro soggetto.
Quali sono i soggetti che possono essere delegati ed effettuare le predette operazioni?
Nello specifico è previsto che con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita il Giudice può delegare il compimento delle operazioni di vendita:
- ad un notaio
- ad un avvocato
- ad un commercialista
Questi professionisti devono essere iscritti nell’elenco dei professionisti che provvedono alla vendita.
Il professionista delegato, in questa veste, deve essere considerato quale ausiliario del Giudice.
Il Giudice, nell’atto di delega, dovrà delimitare l’ambito delle funzioni delegate, stabilendo il termine entro il quale le operazioni di vendita dovranno iniziare, il luogo di presentazione delle offerte e il luogo ove si procede all’esame delle stesse e alla gara tra gli offerenti.
Nessuna delega
Ove il Giudice non decida di delegare le operazioni di vendita ad altro Professionista, queste proseguono avanti allo stesso. In particolare, il Giudice può decidere di non disporre la delega quando, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.
Elenco dei professionisti
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
Questi soggetti saranno iscritti nell'elenco, dietro loro richiesta, solo dopo aver dimostrato di avere assolto gli obblighi di prima formazione stabiliti dal Ministro della Giustizia.
A tal fine, la Scuola Superiore della Magistratura ha l'onere di elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di questi professionisti, dopo aver sentito il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.
Nel caso in cui un professionista venga cancellato dall’elenco, questo non potrà essere reinserito nel triennio in corso e nel triennio successivo.
In cosa consiste la delega?
Come anticipato, ai professionisti, attraverso la delega, viene attribuita una intera fase del procedimento esecutivo.
L’ art. 591 bis c.p.c. disciplina in modo particolareggiato le singole attribuzioni demandate.
Nello specifico, il professionista deve provvedere alla determinazione del valore dell’immobile. Per detta determinazione è previsto che lo stesso possa tenere conto anche della relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Giudice.
Lo stesso, deve, inoltre, provvedere alla redazione e alla notificazione dell’avviso di vendita.
Decide, altresì, sulla validità delle offerte, fissa ulteriori esperimenti di vendita in caso di esito infruttuoso del primo e redige il verbale delle operazioni di vendita che è dallo stesso sottoscritto.
Il delegato procede anche a redigere la bozza del decreto di trasferimento, la cui emissione spetta tuttavia al Giudice dell’Esecuzione.
Successivamente all’aggiudicazione, il delegato deve registrare, trascrivere e procedere alla voltura catastale del decreto di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.
Lo stesso forma, quindi, il progetto di distribuzione e lo trasmette al Giudice.
A quest’ultimo, poi, segnala tempestivamente se il prezzo di vendita non viene versato nel termine stabilito.
Revoca della delega
La delega alle operazioni di vendita può essere anche revocata al verificarsi di alcune condizioni.
E’ previsto, infatti, che il Giudice dell’Esecuzione possa disporre la revoca della delega delle operazioni di vendita nel caso in cui il professionista non rispetti i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni.
Il delegato, al fine di evitare la revoca, dovrà dimostrare che il mancato rispetto dei termini e delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.