Fallimento

Creditori garantiti da pegno ed ipoteca nel fallimento


Gli effetti del fallimento per i creditori parte 5

Gli altri effetti del fallimento – La par condicio creditorum

Il principio della par condicio creditorum ha diverse eccezioni dovute alle garanzie che assistono i singolo crediti, le quali permangono durante il fallimento, e a circostanza particolari in relazione al credito. Il principio della par condicio ha, quindi, pieno valore solo per i creditori chirografari.

Cosa accade invece per i creditori garantiti da pegno, ipoteca, o assistiti da privilegi? Essi hanno diritto a essere soddisfatti nelle loro ragioni prima degli altri, in caso di vendita dei beni retti da una garanzia. Proprio per questo è possibile far valere il diritto di prelazione correlato sul prezzo dei beni vincolati per capitale, interessi e spese, ai sensi dell’art. 54 l.f.

Se la somma ricavata si rivela, invece, insufficiente, ecco che concorrono insieme ai chirografari nel rispetto della percentuale per la parte rimanente.

Un’ulteriore deroga al concorso dei creditori è quella della compensazione tra debitore fallito ed uno dei creditori. La compensazione opererà fino alla concorrenza dei rispettivi debiti e crediti. L’effetto della compensazione, secondo la Cassazione si produrrebbe anche in caso di compensazione giudiziale.
Va sottolineato che, affinché la compensazione possa essere opponibile al fallimento, essa debba sorgere in base a reciproche obbligazioni sorte prima della dichiarazione di fallimento.


 

(Segue)

Parte 4


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