Fallimento

Corte Costituzionale su fallimento, oneri fiscali e imposta di regostro


La Corte Costituzionale con la sentenza 10.06.2010 n° 198 , si esprime in materia di fallimento, oneri fiscali e imposta di registro. Il ragionamento della Corte.

L’articolo 66 co. 2 del DPR 131/86 non fa neanche riferimento, tra le eccezioni, al rilascio dell’originale o della copia della sentenza, o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere usato per procedere ad esecuzione forzata.

La Corte era già intervenuta sul punto con la sentenza del 6 dicembre 2002, n. 522 con cui fu dichiarato incostituzionale l’art. 66 comma 2 del DPR 131/86, laddove non prevedeva tra le ipotesi, che facevano eccezione al divieto previsto, il rilascio di originale o copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che dovesse essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata.

Tale sentenza è servita, dunque, quale punto di riferimento per la successiva, dove la Corte, precisa che, posto che è la conciliazione giudiziale ad accertare il credito da ammettere al passivo, l’unico modo in cui il creditore potrà ottenere la tutela del proprio diritto è partecipare al riparto attraverso l’inserimento del credito nello stato passivo.

Se quindi, andassimo a condizionare il rilascio della copia del verbale di conciliazione al pagamento della imposta di registro, sarebbe come andare ad impedire l’attuazione del diritto di credito accertato giudizialmente.

Se condizionare al pagamento dell’imposta di registro il rilascio della copia o dell’originale di provvedimenti necessari per richiedere l’esecuzione forzata è contrario agli articoli 24 e 3 Cost., altrettanto contrario alla Costituzione appare il fatto di condizionare al pagamento dell’imposta di registro il rilascio di atti necessari per il riparto dello stato passivo fallimentare.


News correlate