Fallimento

Contratto d'affitto e stima di azienda fallita


Affitto dell'azienda in fallimento Parte 2

Il procedimento di stima, la scelta dell’affittuario e la forma del contratto di affitto

Il procedimento di stima

La scelta dell'affittuario segue ad una stima effettuata da uno stimatore esperto. Il curatore, pur non dovendo inviare avvisi, predispone strumenti di pubblicità adeguati. In questo modo gli interessati aspiranti affittuari possono conoscere le informazioni utili per poter valutare se un affare è conveniente o meno, nonché l’opportunità di presentare un’offerta.

La scelta dell'affittuario

Ci possono essere una o più richieste di affitto di azienda, si agirà quindi con procedure competitive, nel rispetto del termine previsto per inviare le richieste di affitto e per la scelta del curatore. La scelta deve comunque tenere conto dell’ammontare del canone offerto, dell’attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali e delle garanzie prestate, tenendo conto dei livelli occupazionali.

La forma del contratto di affitto

Per quanto riguarda la forma del contratto di affitto si seguono le forme ordinarie previste dall’ art. 2556 c.c.; forma scritta ad probationem e successiva iscrizione del contratto nel registro delle imprese.

I diritti particolari del curatore nel contratto di affitto

Il contratto di affitto prevede: il diritto del curatore a  procedere alla ispezione della azienda; la prestazione di garanzie idonee per le obbligazioni dell'affittuario che derivano dal contratto e dalla legge ; il diritto di recesso; questo può però essere esercitato dal curatore una volta sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un adeguato indennizzo da corrispondergli in via di prededuzione.

 

(Segue)

Parte 1


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