Nella proposta di concordato preventivo (liquidatorio oppure con continuità aziendale), il debitore può offrire ai creditori tutto oppure parte del suo patrimonio ma anche “risorse provenienti da terzi”. Si tratta, come si potrà facilmente intuire, di ricorse che sono estranee al patrimonio del debitore e, per questo, vengono definite risorse di “finanza esterna”.
Il concordato preventivo e la “finanza esterna”: la nozione fornita dalla Giurisprudenza
La Giurisprudenza ha fornito una definizione di “finanza esterna” ancorata alla natura di neutralità del rapporto intercorrente tra il patrimonio dell’imprenditore debitore e l’apporto economico fornito dal terzo stesso. In particolare, la Giurisprudenza di legittimità individua la fattispecie della “finanza esterna” in tutti quei casi in cui le risorse apportate dal terzo non determinano né un incremento dell’attivo né un aggravio del passivo. L’apporto economico fornito dal terzo, in buona sostanza, non determina il riconoscimento di ragioni di credito in favore del terzo stesso. Quello enunciato dalla Giurisprudenza è il cosiddetto “principio di neutralità”: soltanto quando si è in presenza di tale neutralità, soltanto quando le risorse fornite dal terzo non aggravano il passivo né incrementano l’attivo si può parlare di “finanza esterna”.
Il concordato preventivo e le diverse fattispecie di “finanza esterna”
Le risorse erogate dal terzo che possono essere inserite nella categoria della “finanza esterna”, possono essere suddivise in diverse ipotesi e fattispecie a seconda del momento in cui viene convenuto il finanziamento stesso.
Esaminiamo, insieme, le diverse fattispecie di “finanza esterna”.
I “finanziamenti ponte” previsti dall’art. 182 quater, comma 2, l. fall.
I “finanziamenti ponte” vengono erogati dal terzo in funzione della presentazione e dell’ammissione della proposta di concordato.
I “finanziamenti autorizzati” di cui all’art. 182 quinquies, comma 1-3, l. fall.
Sono “finanziamenti autorizzati” quelli successivi alla presentazione della doamnda di concordato. Si tratta di una forma di “finanza interinale” che può essere autorizzata – in via d’urgenza – per tutelare l’impresa da un pregiudizio grave ed irreparabile.
I “finanziamenti in esecuzione” ex art. 182 quater, comma 1, l. fall.
I “finanziamenti in esecuzione” possono essere erogati da chiunque (anche dai soci oppure da terzi) ed in qualsiasi forma.
E’ bene precisare che sia i “finanziamenti ponte” che i “finanziamenti in esecuzione” sono crediti da soddisfarsi in prededuzione. Nel caso in cui, però, il “finanziamento in esecuzione” sia stato erogato dai soci, l’articolo 182 quater, comma 3, l. fall. stabilisce la prededuzione dei crediti stessi per l’ottanta per cento dell’ammontare del finanziamento erogato.
La finalità della “finanza esterna” nel concordato preventivo
E’ innegabile: la possibilità conferita dalla Legge di poter accedere a questa nuova forma di finanza, costituisce un incentivo all’approvazione della proposta concordataria. Quest’ultima, infatti, è sicuramente più appetibile per i creditori che, specialmente nei concordati liquidatori, possono soddisfarsi su beni che non avrebbero potuto “aggredire” in sede di fallimento.
Un discorso un po’ diverso deve invece essere fatto per i “concordati con continuità aziendale”: in questi casi, infatti, la “finanza esterna” è lo strumento atto a garantire l’esercizio dell’attività d’impresa. Dall’esercizio dell’attività aziendale, inoltre, ne deriverebbero ulteriori utili rispetto a quelli indicati nel piano di concordato. A prescindere dalla natura del concordato, non vi è dubbio: la “finanza esterna” ha la fondamentale funzione di offrire soddisfacimento ai creditori chirografari senza andare ad alterare l’ordine delle cause di prelazione.
Tale funzione è resa ancora più evidente dall’introduzione di un nuovo comma, il quarto dell’articolo 160 della Legge Fallimentare che prevede “In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis.”
Il concordato preventivo e i limiti all’uso della “finanza esterna”
La “finanza esterna”, come prima precisato, deve rispondere al “principio di neutralità” ovvero non aggravano il passivo né incrementano l’attivo del patrimonio imprenditoriale. In particolare, poi, uno dei limiti più pregnanti stabiliti dalla Legge, è contenuto nell’articolo 160, comma 2 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che: “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”.
Nel momento in cui le risorse esterne garantiscono il rispetto del principio di neutralità, esse possono essere utilizzate senza ulteriori limitazioni.