Fallimento

Comitato dei Creditori nel Fallimento | parte 3


L’attività di autorizzazione

Il comitato dei creditori svolge, inoltre, una particolare funzione, quella di autorizzazione che in passato era propria del giudice delegato. Essa è volta ad integrare l’attività del curatore.  

Le autorizzazioni sono necessarie nei seguenti casi:  

  • Per la nomina dei delegati e dei coadiutori del curatore;

  • Per la rinuncia del curatore all’acquisizione di quei beni che sono gravati da particolari oneri;

  • Perché il curatore investa le somme riscosse attraverso mezzi differenti al deposito in c/c;

  • Per gli atti di straordinaria amministrazione;

  • Per il subentro del curatore in quei rapporti contrattuali che alla data di apertura del fallimento, sono ancora in corso.

Se mancano l’autorizzazione o il parere, l’atto diventa reclamabile secondo gli articoli 26 e 36 della l.f.

I compensi

Circa il compenso, l’art. 41 prevede il diritto a ricevere il rimborso delle spese e il compenso per l’attività posta in essere, a tutti i componenti del comitato.

La responsabilità

L’art. 41 l.f. rinvia alla disciplina dell’art 2407 co. 3-4 c.c., ovvero l’azione di responsabilità prevista per la s.p.a. che può essere intentata contro i sindaci.

Non vi è riferimento, invece, all’art. 2407 co. 2, la culpa in vigilando che grava sui sindaci se omettono di controllare l’operato degli amministratori.

 

(Segue)

Parte 2


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