L’attività di autorizzazione
Il comitato dei creditori svolge, inoltre, una particolare funzione, quella di autorizzazione che in passato era propria del giudice delegato. Essa è volta ad integrare l’attività del curatore.
Le autorizzazioni sono necessarie nei seguenti casi:
Per la nomina dei delegati e dei coadiutori del curatore;
Per la rinuncia del curatore all’acquisizione di quei beni che sono gravati da particolari oneri;
Perché il curatore investa le somme riscosse attraverso mezzi differenti al deposito in c/c;
Per gli atti di straordinaria amministrazione;
Per il subentro del curatore in quei rapporti contrattuali che alla data di apertura del fallimento, sono ancora in corso.
Se mancano l’autorizzazione o il parere, l’atto diventa reclamabile secondo gli articoli 26 e 36 della l.f.
I compensi
Circa il compenso, l’art. 41 prevede il diritto a ricevere il rimborso delle spese e il compenso per l’attività posta in essere, a tutti i componenti del comitato.
La responsabilità
L’art. 41 l.f. rinvia alla disciplina dell’art 2407 co. 3-4 c.c., ovvero l’azione di responsabilità prevista per la s.p.a. che può essere intentata contro i sindaci.
Non vi è riferimento, invece, all’art. 2407 co. 2, la culpa in vigilando che grava sui sindaci se omettono di controllare l’operato degli amministratori.