Qualche giorno fa abbiamo visto quali sono i principali “requisiti” per poter chiedere e ottenere il fallimento. È ora giunto il momento di approfondire, pur brevemente, quel che indica l’'attuale versione della legge fallimentare in merito al procedimento con il quale il fallimento viene accertato e comunicato.
Per far ciò, il riferimento principale è l'’art. 15 l.f., ove si ricorda che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con convocazione del debitore e dei creditori istanti per il fallimento. Nel procedimento, interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Dichiarazione di fallimento secondo la legge fallimentare
Lo stesso art. 15 ricorda come il decreto di convocazione sottoscritto dal presidente del Tribunale, da notificarsi alle parti interessate, contenga l'indicazione che "il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche”. Tra i documenti giudicati “obbligatori”, vi sono quelli indispensabili per poter affermare o meno la sussistenza dei requisiti utili per il fallimento: i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Ancora, lo stesso art. evidenzia come il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti, e che le parti possono nominare consulenti tecnici. Ad istanza di parte, inoltre, il tribunale può emettere “i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza”.
Al termine del procedimento, stabilisce l’'art. 16 l.f., il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, nominando nella stessa il giudice delegato per la procedura e il curatore, e ordinando al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori, e stabilendo il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura. Nella sentenza il tribunale assegna inoltre ai creditori e ai terzi il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
Dalla dichiarazione alla sentenza di fallimento
Infine, l’'art. 17 l.f., entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, “su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza”.
Infine, la sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.