Fallimento

Come si può chiudere celermente un fallimento?


Secondo la legge fallimentare dopo la presentazione dell'istanza di fallimento depositata dai creditori, o del pubblico ministero o del debitore, viene aperta l'istruttoria prefallimentare. In questa fase diviene importante che il debitore possa partecipare con l'assistenza tecnica del difensione e il Tribunale deve acquisire tutti i dati necessari per la valutazione dell'esistenza dei presupposti ex lege per poter dichiarare il fallimento.

Una summa delle varie fasi

L’istruttoria, viene svolta di fronte ad un Collegio formato da tre giudici, in base alla disciplina della camera di consiglio, viene studiato affinché sia celere nella procedura ed abbia un contraddittorio pieno ed un dirito alla difesa.
Nella fase vediamo che il Tribunale si occupa dell’ammissione e dell’espletamento dei mezzi istruttori su cui viene presentata richiesta dalle parti: il debitore, nella fase istruttoria prefallimentare, potrà presentare richiesta per la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio, con la quale richiedere informazioni presso la P.A. e attraverso questa ottenere un ordine di esibizione di documenti.   Nei momenti, poi, in cui il Tribunale ha ammesso un mezzo di prova di ufficio deve permettere al debitore di poter presentarela prova contraria.  
In questo modo, attraverso la costituzione nella procedura fallimentare, il debitore potrà procedere al deposito una memoria difensiva, in un termine che non supera i sette giorni prima dell’udienza, in cui verranno illustrate le sue ragioni. Il fallimento però non può essere costantemente richiesto, ma è fondamentale, che ci siano due presupposti uno soggettivo e l’altro oggettivo.  

I presupposti soggettivi e oggettivi

Il presupposto soggettivo consiste nell'essere imprenditore commerciale, ovvero nell'esercizio di un’attività commerciale sia nella forma individuale che societaria, salvo che non si possa parlare di un “piccolo imprenditore”. In questo modo non bisogna andare oltre alcuni limiti che riguardano il requisito soggettivo di fallibilità, che può essere applicato sia alle ditte individuali che alle società siano di persone che di capitali.  
Il presupposto oggettivo è lo stato d’insolvenza che consiste nell’impossibilità di assolvere ai propri impegni, ovvero pagare i debiti con denaro, assegni o cambiali. Per essere sottoposti al fallimento, è sufficiente uno dei seguenti requisiti e per non fallire  ovviamente nessuno dei requisiti dovrà essere toccato: 1) aver avuto, nei tre esercizi precedenti alla data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo che non superi i 300.000 euro;   2) realizzare nei tre esercizi che precedono la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare in totale per anno che non superi i 200.000 euro;   3) avere un totale di debiti anche non scaduti che non vada oltre ai 500.000 euro. Il giudice non è obbligato ad accertare il superamento di questo limite.
E' importante non ignorare l'istanza di fallimento. E', invece, fondamentale andare in Tribunale e portare bilanci, dichiarazioni, scritture contabili, in modo da dimostrare di non essere andati oltre il limite.  E' possibile sempre proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. Il Tribunale al momento non potrà effettuare la dichiarazione di fallimento se i debiti non vanno oltre i 30.000 euro. Il limite per procedere viene accertato dal giudice. Finita la fase istruttoria il Tribunale adotterà il decreto con il quale va a rigettarela richiesta di fallimento oppure la sentenza che decreta il fallimento.
Si può poi arrivare al concordato preventivo, uno strumento al quale si affidano maggiormente per superare il momento di crisi. Si cerca, dunque, di trovare un accordo con i creditori. Quali vantaggi ci sono: il concordato preventivo evita esiti negativi, abbattendo le posizioni debitorie fino al 90%  verso i privati, permettendo transazioni anche per debiti di carattere tributario, non escludendo la possibilità di avere nuove cariche e nuove imprese, garantendo la possibilità di continuare l'attività, bloccando le procedure esecutive e risolvendo in tempi più rapidi la situazione.

Come vi si accede

Il debitore insolvente elabora un piano nel quale indica le modalità pratiche e di carattere operativo alle quali far fronte per il concordato, il risanamento o la liquidazione. La domanda di concordato è proposta con ricorso al Tribunale del luogo per il quale l'impresa ha la sede principale e dove vanno allegati i documenti. Può essere presentata anche in caso di pendenza di una procedura. Se il Tribunale crede ammissibile il piano e la procedura resa aperta, si passa all'approvazione di questo da parte della maggioranza dei creditori e sarà poi omologato. Se c'è un'istanza di fallimento pendente, questa sarà considerata solo in caso di respingimento della domanda.
Il piano e la documentazione presenti nella domanda di concordato dovranno essere seguiti dalla relazione di un professionista che confermi la veridicità dei dati imprenditoriali, nonché la possibilità di fallire del piano. Se il concordato è dichiarato inammissibile il Tribunale può stabilire il fallimento del debitore, però solo su richiesta di parte o del pubblico ministero, purché al debitore venga prima contestata l’insolvenza e purché venga accerata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per dichiarare il fallimento.


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