Come abbiamo sottolineato qualche giorno fa, l’'art. 17 della legge fallimentare, rubricato “Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento”, prevede che entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, al debitore. La notifica è inoltre comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento, con indicazione del nome del debitore, del nome del curatore, del dispositivo e della data del deposito della sentenza. In aggiunta a quanto sopra, l’'attuale versione della legge – art. 17 co. 2 - prevede che la sentenza venga annotata presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta, e che a questo fine il cancelliere trasmette l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese.
Reclamo contro il fallimento
Ricordato e disciplinato dall’art. 18 della legge, contro la sentenza che dichiara il fallimento può ben essere proposto un reclamo. Legittimati a proporlo sono sia il debitore che qualunque interessato, mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza (per il debitore) e dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (per tutti gli altri interessati). Lo stesso art. 18 precisa in tal proposito che il ricorso deve necessariamente contenere:
- l'indicazione della corte d'appello competente;
- le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
- l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
A questo punto, nei cinque giorni che seguono il deposito del ricorso, il presidente del tribunale procede con la designazione del relatore, e –entro sessanta giorni - con la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Lo stesso art. 19 prevede inoltre che tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni, e che le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. In sede di udienza, il collegio - sentite le parti - assume, anche d'ufficio e nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La revoca del fallimento
Nel caso in cui la corte revochi il fallimento, la stessa sentenza viene notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata con modalità simili a quelle previste per la pubblicazione della sentenza del fallimento. La notificazione avverrà anche in caso di sentenza che rigetta il reclamo, verso la quale si può proporre il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Infine, si tenga conto come di norma la proposizione del reclamo non sospende la liquidazione dell’'attivo. Tuttavia, l’'art. 19 l.f. prevede che la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, “può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo”.