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Come funziona fallimento imprese cessate


Come noto, l’imprenditore che si trova in uno stato di insolvenza può andare incontro al fallimento. Non sempre è tuttavia altresì noto che al rischiare il fallimento non è solamente l’imprenditore che sta esercitando ancora la propria attività, quanto anche le imprese “cessate”. Cerchiamo allora di chiarire al meglio questo tema, con un piccolo spunto di valutazione.

Fallimento delle imprese cessate

Come anticipato, la dichiarazione di fallimento può riguardare anche le imprese che abbiano cessato la loro attività in seguito di liquidazione, e che abbiano altresì subito la cancellazione dal Registro delle Imprese. A tal fine, sia sufficiente ricorrere all’art. 10 l.f., ove viene precisato che:

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

In tal senso, si noti come la norma tuteli ogni parte. Vi è infatti un riferimento alla protezione dell’imprenditore, visto e considerato che viene stabilito un limite temporale entro il quale proporre ricorso per ottenere la dichiarazione di fallimento. E vi è altresì un riferimento che consente al creditore di potersi avvalere della procedura fallimentare anche quando la società ha cessato la propria attività ed è stata cancellata.

È infatti possibile – e sovente può accadere nella realtà quotidiana – che il creditore che non ha ancora soddisfatto le proprie posizioni venga a conoscenza della cessazione dell’impresa solamente in un momento successivo a tale evento, oppure che non abbia potuto soddisfare le proprie posizioni durante la liquidazione dell’attività. In ogni caso, grazie a quanto stabilito dall’art. 10 l.f., egli potrà far valere le proprie ragioni di credito con l’ammissione al passivo fallimentare, e anche dopo la cancellazione dell’impresa dal Registro.

Altrettanto intuibilmente, la norma in questione ha rilevanza specifica quando, anche dopo la già ricordata cancellazione dell’impresa, vi siano beni di proprietà della stessa che in sede fallimentare potrebbero essere assunti in considerazione per una liquidazione in grado di soddisfare integralmente o parzialmente i creditori.

La giurisprudenza

In tal senso, giova concludere questo breve approfondimento sul fallimento delle imprese cessate ricordando come da tempo la giurisprudenza abbia espresso una posizione piuttosto netta in merito, affermando che – ad esempio – anche nel caso di nascita di un’impresa individuale, a cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione di fallimento della società stessa, purché si agisca entro un anno dall’eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

Per quanto infine concerne la legittimazione processuale della società, nel contraddittorio nel giudizio fallimentare la stessa ricadrebbe sulla figura del liquidatore sociale, poiché, sulla base di quanto abbiamo ricordato nei paragrafi che precedono, entro il termine di un anno dall’evento di estinzione della società è sempre possibile che la stessa possa essere dichiarata fallita.


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