La macchina della procedura fallimentare: chi partecipa alla riapertura del fallimento?
Con la sentenza di riapertura del fallimento il tribunale avvia nuovamente la macchina della procedura fallimentare, ed infatti l'art. 121 l.f. stabilisce che la sentenza del tribunale: richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo; stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16 l.f. , abbreviandoli nel caso non oltre la metà.
I termini a cui si fa riferimento sono quelli relativi al giorno in cui si avrà l’adunanza dei creditori e quello di 30 giorni rivolto a creditori e terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito per presentare domande di ammissione al passivo.
Chi può partecipare alla riapertura del procedimento? Alla riapertura della procedura fallimentare possono partecipare sia i vecchi creditori che già presentarono domande di ammissione al passivo in passato, i quali chiederanno la conferma della ammissione precedente, sia i nuovi creditori, che sono diventati tali dopo la chiusura del fallimento, i quali dovranno presentare domanda di ammissione al passivo. Non fanno eccezione i vecchi creditori, i quali a loro volta dovranno presentare domanda di ammissione al passivo, e non una mera conferma della domanda precedente, quando intendono insinuare al passivo nuovi interessi.