Con la comunicazione l’attività del giudice delegato e degli altri soggetti interessati non termina. Infatti, il proponente può chiedere il giudizio di omologazione mediate ricorso a norma dell'art. 26 l.f. Tutti gli altri soggetti possono presentare opposizione all’omologazione, da presentare con ricorso a norma dell'art. 26 l.f.
Il giudice delegato fissa con decreto che deve essere pubblicato a norma dell'art. 17 l.f., un termine non inferiore a 15 gg. e non superiore a 30 gg. proprio per la proposizione di una opposizione alla omologazione del concordato. L’opposizione può essere presentata anche da qualsiasi interessato. Il medesimo termine viene fissato per consentire il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione viene redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il comitato dei creditori.
Possiamo avere due ipotesi: non ci sono state opposizioni e il concordato è stato richiesto. In questo caso il tribunale si limita ad un controllo formare dell’intera procedura e della votazione, omologando il concordato con decreto motivato non impugnabile. Oppure sono state presentate delle opposizioni.
Vedremo, poi, cosa succede in questi casi.