Casi particolari in casi di cessione di crediti e vendita di beni immobili e mobili registrati
Per quanto riguarda la cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni e del mandato a riscuotere, ex art. 106 l.f. possiamo osservare che cedere tali situazioni può essere un vantaggio per il fallimento perché ci si libera di situazioni che potrebbero trovare la loro definizione anche dopo molto tempo dalla chiusura del fallimento. Il curatore può cedere:i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione;al posto della cessione, il curatore può affidare la riscossione a dei mandatari; cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti; una o più quote di società a responsabilità limitata; per la quota ceduta si applica la disciplina generale della s.r.l. di cui all'art. 2471 c.c.
Per quanto riguarda i beni immobili e ai beni mobili registrati, il terzo comma dell'art. 107 ha unificato la procedura tra vendite di beni immobili e mobili registrati.
Prima del completamento delle operazioni di vendita, della stessa vendita è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. Una volta che è stata eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, mediante decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo