Bancarotta

Bancarotta Semplice


La bancarotta semplice è disciplinata dall’art. 217 l.f.

Soggetto attivo e fatto tipico

Il fallito deve aver compiuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica. E quindi: ha consumato gran parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La pena principale prevede la reclusione da sei mesi a due anni. Le pene accessorie prevedono che,

salvo l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale (artt. 28-37), la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Le aggravanti

Le aggravanti si hanno quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità, in tal caso la pena è aumentata sino alla metà; quando il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti : pena aumentata fino a 1\3; se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale: pena aumentata fino a 1\3.

Attenuanti

Se il danno patrimoniale cagionato è di speciale tenuità, la pena sarà ridotta sino ad un terzo.


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