La sua era stata la prima farmacia del Friuli Vg a sollevare la bandiera bianca e portare i libri in tribunale. Tutto ciò è accaduto nel marzo dello scorso anno e la notizia del fallimento della “Farmacia all’Angelo” di Amaro, com’è facile immaginare, aveva lasciato tutti scossi.
Mentre Federfarma esprimeva solidarietà, andando a scaricare le colpe peggiori della crisi sulla nuova modalità di distribuzione diretta dei farmaci prevista dalla Regione, però, la Procura di Tolmezzo aveva aperto un fascicolo teso ad accertare eventuali responsabilità penali in capo al titolare dell’attività.
Se, dunque, nel periodo che precede la dichiarazione di fallimento, Michele Cabas, 50 anni, di San Giovanni al Natisone, aveva contribuito a fare sparire denaro dalle casse della farmacia e ad aggravarne il dissesto.
Luca Olivotto, dunque, parla di bancarotta fraudolenta e semplice. La richiesta di rinvio a giudizio è stata trasmessa al tribunale.
L’udienza preliminare del gup di Udine, Daniele Faleschini Barnaba, comincerà il 16 maggio. La tesi è la seguente: Cabas, pur in presenza di un andamento annuale deficitario fin dall’inizio dell’impresa, nel 2007, ha continuato a effettuare prelievi personali ingiustificati, andando a distrarre così la somma complessiva di 123.357 euro in 5 anni.
Le perdite dell’esercizio, sono state tutte messe nei bilanci, si erano incrementate fino a toccare, a chiusura del 2012, la quota di 195.682 euro. A tale data, l’indebitamento verso banche e fornitori aveva superato il milione di euro, a fronte di un fatturato annuo di circa 350 mila euro. A parere del pm, la situazione sarebbe andata man mano peggiorando, a causa della decisione del farmacista di astenersi dal richiedere il fallimento.
Questo è, invece, quanto suggerito dalla difesa: “È di tutta evidenza che la costruzione accusatoria non fa riferimento a distrazioni ingenti. Si tratta, infatti, di somme che è possibile ricondurre nell’alveo della normale condotta di vita. In procedimenti di questo tipo, è importante distinguere tra problemi di carattere gestionale e reato fallimentare: qualsivoglia negligenza nella conduzione dell’esercizio non può essere assimilata a un’azione volta a svuotare le casse aziendali, con l’intenzione fraudolenta di depauperarne l’attività”.
Circa la minore ipotesi del ritardo nella richiesta di fallimento, per il legale è indispensabile rapportare la circostanza al tentativo del farmacista di salvare a ogni costo l’attività. “Non parliamo di un imprenditore che prende il malloppo e scappa ma di una persona che, insieme ai genitori, in quella farmacia aveva investito tutto quel che aveva” dice l’avvocato Mete.