Fallimento

Aspetti procedurali del fallimento


Il fallimento può essere definito come un processo dalla natura esecutiva speciale: la procedura fallimentare, infatti, si applica e si rivolge soltanto a determinate categorie di soggetti (ovvero le società commerciali e gli imprenditori) e in presenza di particolari condizioni previste dalla Legge. Il fallimento è una procedura complessa che coinvolge diverse categorie di soggetti e che prevede il compimento di atti eterogenei e differenti attività. Nei paragrafi che seguono analizzeremo alcuni degli aspetti procedurali più interessanti del fallimento.

Fallimento: il Tribunale competente

L’articolo 9 comma 1 della Legge Fallimentare stabilisce che è il Tribunale del luogo ove ha la sede principale l’impresa ad essere competente a dichiarare il fallimento dell’imprenditore. Ai fini della determinazione della competenza, inoltre, non rileva l’eventuale trasferimento di sede dell’impresa, a patto che tale trasferimento sia avvenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell'iniziativa della dichiarazione di fallimento.

Sempre dal punto di vista della competenza, è bene precisare che è possibile dichiarare in Italia il fallimento dell’impresa che ha la sua sede principale all’estero e se è qui che è stata pronunciata la dichiarazione di fallimento.

Le ipotesi di incompetenza ed il conflitto positivo di competenza nel fallimento

L’articolo 9 bis L.F. e l’articolo 9 ter L.F. disciplinano rispettivamente le ipotesi di incompetenza e la fattispecie del conflitto positivo di competenza.

In particolare, l’articolo 9 bis L.F. stabilisce che, nel momento in cui venga accertata l’incompetenza del Tribunale, tutti gli atti debbano essere trasmessi con decreto al Tribunale dichiarato competente. Quest’ultimo dovrà, entro 20 giorni, disporre che la procedura fallimentare prosegua, avendo anche cura di nominare il curatore e il Giudice delegato. L’articolo 9-ter, invece, regola la fattispecie in cui il fallimento sia stato dichiarato da più Tribunali. In questo caso, la procedura fallimentare potrà continuare dinanzi al Tribunale competente che si è pronunciato per primo. E’ a questo Tribunale che dovranno essere successivamente trasmessi gli atti della procedura fallimentare.

Dove si svolge la procedura fallimentare?

Il procedimento fallimentare si svolge, di norma, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, secondo le modalità stabilite dalla Legge per i procedimenti in camera di consiglio.

Il fallimento e la convocazione del debitore

L’articolo 15 della Legge Fallimentare è stato fortemente modificato dal d. lgs. n. 5/2006 e dal d. lgs. n. 169/2007. Il Legislatore della riforma si è infatti dimostrato particolarmente attento al rispetto del principio di trasparenza e del contradditorio. Ed è per questo che oggi l’articolo 15 della Legge Fallimentare impone al Tribunale “Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento”.

Inoltre, nel caso in cui sia stato il Pubblico Ministero ad assumere l’iniziativa per dare impulso alla procedura fallimentare, dovrà intervenire lui stesso nel procedimento.

Per rendere ancora più snella e agevole l’intera procedura, il Legislatore ha poi stabilito che la notifica del decreto e del ricorso debba essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore così come “risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”.

L’articolo 15 della Legge Fallimentare al terzo e al quarto comma stabilisce che: “L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”. Inoltre, il decreto deve contenere – come stabilito dal quarto comma dell’articolo 15 della Legge Fallimentare – “l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.”

E’ bene precisare che i citati termini possono essere abbreviati dal Presidente del Tribunale con decreto motivato e solo nel caso in cui sussistano particolari ragioni di urgenza. In questi casi, come stabilisce l’articolo 15 della Legge Fallimentare, “In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi". Molto interessante è, infine, quanto disposto all’articolo 15 della Legge Fallimentare che “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”. Detto importo deve essere aggiornato in maniera periodica tenendo conto delle variazioni degli indici Istat.


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