C'è chi parla di cambio epocale, e chi di necessaria revisione, in linea con le esigenze dei tempi. Quel che è certo è che, dopo oltre 70 anni di vita, la legge fallimentare introdotta con il ben noto regio decreto del 16 marzo 1942 sta per attraversare una fase "rivoluzionaria" che potrebbe modificarne alcuni elementi fondamentali. Qualche esempio?
"Sparisce" il fallimento
Anzitutto, non si parlerà più di "fallimento", bensì di insolvenza. Una scelta che sembra essere dettata anche dalla necessità di evitare che le persone che hanno attraversato momenti di crisi possano essere etichettate con un appellativo (fallito) che non è certo privo di pregiudizi negativi. Pertanto, viene abbandonato il termine "fallimento" e tutte le sue derivazioni, sostituite da forme più "soft".
Nuove procedure per scoprire presto le crisi
Una seconda innovazione - questa, molto più concreta che lessicale - è quella che cerca di far venire alla luce in maniera tempestiva l'esigenza di riconoscere la "crisi", attraverso l'introduzione delle procedure di allerta e di mediazione, attribuite a organismi non giudiziali, che permettano di arginare i danni che potrebbero essere il frutto di una tolleranza eccessiva di una situazione di crisi. La segnalazione della crisi, in via confidenziale, potrà essere effettuata dai sindaci e dai revisori, nei confronti degli organi di amministrazione.
Nuova regolamentazione delle crisi di impresa
Un'altra interessante novità è legata alla crisi dei gruppi di impresa, che per la prima volta sarà ben disciplinata dalla nuova legge. Il disegno di legge fornisce infatti non solamente una definizione di gruppo di impresa, quanto anche una individuazione di una procedura unitaria per l'intera struttura. In linea con quanto sopra, anche per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per l'ammissione al concordato preventivo, dovrà darsi la possibilità di presentare un solo e unico ricorso per tutte le imprese del gruppo che siano in crisi o insolventi.
Competenza dei tribunali
Il disegno di legge prevede altresì che ai tribunali delle imprese verranno dirottati le procedure concorsuali di maggiore dimensione, mentre quelle di sovraindebitamento resterebbero nella sfera di competenza dei tribunali ordinari.
Esdebitazione
Altra novità riguarda inoltre l'esdebitazione, prevedendo che i debitori che hanno collaborato con gli organi della procedura possano presentare domanda dopo che essa si sia chiusa e, comunque, dopo tre anni dall'apertura della stessa. Rimangono ovviamente esclusi i casi di malafede e frode.
Concordato e accordi di ristrutturazione
Il concordato verrà limitato alle sole ipotesi in cui la crisi o l'insolvenza sia reversibile, e l'istituto preveda la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività aziendale (dunque, al solo scenario di concordato in continuità). Sparisce invece il concordato finalizzato alla liquidazione di impresa, se non è contraddistinto da apporti di soggetti di terzi che dovrebbero garantire una maggiore soddisfazione delle ragioni creditorie. È infine previsto l'utilizzo della procedura speciale di accordo con gli intermediari finanziari, anche con riferimento ai creditori non finanziari, purchè garantito il pagamento integrale degli altri creditorie e, inoltre, purchè essi siano dei portatori di interessi ritenuti omogenei.