Accertamento del passivo parte 2
Nel passivo del fallimento sono considerati i creditori e coloro che vantano diritti reali o personali sui beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito (art. 92 l.f.); nel caso in cui venga riconosciuto il loro diritto, si andrà a diminuire l'attivo fallimentare distribuibile. Ovviamente questi soggetti non parteciperanno al concorso, in quanto una volta accolta la domanda di restituzione relativa al loro diritto, la restituzione avverrà per l’intero. Avevamo già detto che abbiamo i creditori in senso proprio, cioè chirografari e privilegiati, entrambi ammessi al passivo. I chirografari corrono il rischio di essere soddisfatti solo in percentuale del loro credito o anche di non essere per nulla soddisfatti; ci sono poi i titolari di diritti reali o personali su beni immobili o mobili in proprietà o in possesso del fallito: sono anche loro ammessi al passivo, ma la loro posizione giuridica sarà riconosciuta per intero. Anche per questi ultimi si parla in termini di “creditori”, sebbene non siano tali.L’accertamento del passivo si traduce nello stato passivo, che è un documento redatto provvisoriamente dal curatore (art. 95 l.f.), e formato dal giudice delegato(art. 96 l.f.) dove è contenuto tale accertamento.E’ il curatore ad individuare tutti i creditori del fallito. Da qui avrà inizio una procedura per l'accertamento del numero dei creditori e dell'entità dei loro crediti.