Notificazione del ricorso e del decreto all’imprenditore
Fallimento e notificazione
- Notifica a cura della cancelleria: preliminarmente è previsto che il ricorso e il decreto devono essere notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente. Preminente rilievo, quindi, è attribuito alla notifica all’indirizzo p.e.c. dell’impresa debitrice. L’imprenditore è obbligato a dotarsi e a tenere attivo un indirizzo p.e.c. La ratio è quella di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore con l’esigenza di celerità e speditezza cui deve mirare il procedimento concorsuale. Proprio per questo motivo, quindi, il Tribunale è esonerato all’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo. Solo in seguito a una non utile attivazione di questo primo meccanismo segue la notificazione presso l’indirizzo della sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese.
- Notifica a cura del ricorrente: quando per qualsiasi motivo la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica del ricorso o del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’art. 107, 1 comma d.p.r. 1229/59 presso la sede risultante dal registro delle imprese. La funzione è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue principali vicende.
- Quando la notificazione non può essere compiuta nemmeno con queste modalità, quindi solamente in caso di esito negativo dei primi due modi di notifica, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L’art 145 c.p.c. non si applica alla notifica della dichiarazione di fallimento
Quando la notifica telematica può essere considerata effettuata?
- dal lato del mittente: alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata;
- dal lato del destinatario: alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. Il messaggio di avvenuta consegna, quindi, è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.