Revocatoria Fallimentare

L’istituto della revocatoria e le sue modifiche


La revocatoria viene profondamente modificata dall’ art. 2 del d.l. 35/2005 poi convertito nella legge 80/2005, attraverso un intervento che, da un lato, riduce i periodi sospetti anteriori al fallimento nel quale devono essere compiuti gli atti soggetti a revoca e, dall’altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dall’azione, per evitare che situazioni che sembrano meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio, talvolta strumentale, delle iniziative giudiziarie conseguenti all’accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti.

Gli atti a titolo oneroso compiuti anteriormente

Il nuovo testo dell’art. 67, comma 1, n. 1 l.f. (che disciplina le ipotesi in cui l’onere della prova ricade sul terzo) dice che sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso.

Rispetto alla disciplina previgente viene ridotto il periodo sospetto (prima si trattava di due anni) e viene quantificato in un quarto la sproporzione tra le prestazioni, rispetto alla notevole sproporzione della disciplina previgente. Rispetto a questa modifica si devono segnalare due elementi: uno è di sicuro miglioramento in ordine alla certezza dell’azione (si pensi all’ipotesi di revoca di una compravendita immobiliare) Fino ad oggi la c.d. notevole sproporzione veniva rimessa alla libera interpretazione giurisprudenziale, fissando un limite preciso, viene invece eliminata ogni incertezza interpretativa. Pur tuttavia ci si espone al rischio di trattare in modo differente fattispecie sostanzialmente analoghe: differenze di pochissimi punti percentuali salverebbero l’atto impugnato.

Pagamenti e atti a titolo oneroso risalenti ai sei mesi anteriori

Il secondo comma dell’art.67 l.f. (che disciplina le ipotesi in cui l’onere della prova è a carico del curatore) viene modificato soltanto nella durata del periodo sospetto che passa da un anno a sei mesi. Si prevede infatti che siano altresì revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se sono stati compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, e purchè il curatore provi che l’altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore.


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