Informazione Giuridica

Cessione di azienda e responsabilità del cessionario dei debiti


Le piccole e medie imprese hanno sofferto e continuano a soffrire lo stato di crisi. Che cosa succede quando un'azienda entra in crisi? Spesso l'imprenditore o i soci di una società di fatto, dopo aver tentato di salvare la propria azienda, non vedono altra soluzione che metterla in vendita.

Le principali caratteristiche delle procedure d'insolvenza e liquidazione di una società sono riportate sul sito del Ministero della Giustizia . Nota bene: lo stato d'insolvenza di una società è l'ultimo stadio, sicuramente quello definitivo e il più grave, della crisi di un’impresa.

Per evitare la chiusura definitiva dell'azienda o società, e salvare così non solo il brand ma anche tutelare i lavoratori, lo Stato interviene con una recentissima normativa che purga i debiti pregressi e rende interessante il suo acquisto da parte di terzi.

La cessione di un'azienda da parte della curatela fallimentare, per effetto di accordo transattivo e responsabilità del cessionario per i debiti aziendali ex art. 2560 c.c., è quindi uno dei possibili ultimi step della crisi d'insolvenza di un'impresa.

Esaminiamo le disposizioni di legge per scoprire a che cosa va incontro chi rileva un'attività in stato d'insolvenza o inadempimento contrattuale.

La cessione di un'azienda

Nessuno può obbligare il cedente a vendere tutta la sua azienda. Egli infatti può vendere anche solo un ramo di essa. L'art. 2112, comma 5 del Codice Civile fornisce la definizione di ramo di azienda. Si parla di “un’articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”. Tutte le normative riguardanti la cessione d’azienda sono contenute nell'art. 2556 del Codice di Procedura Civile e a seguire.

Per quel che riguarda la cessione di un’azienda o di un ramo d'azienda, sussiste il divieto di concorrenza, disciplinato dall’art. 2557. Esso impone il divieto per cinque anni all'alienante, ossia a chi acquista l'azienda, di trasferire e iniziare una nuova impresa che, utilizzando l'ubicazione o il nome dell'azienda in oggetto, allontani la clientela dall'azienda ceduta.

L’art. 2558, invece, sancisce che il nuovo acquirente dell'azienda è la persona che subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa. I contratti non devono avere carattere personale. Resta sempre aperta l'opzione di accordi da ambo le parti. Esse possono anche proporre il contrario di quanto previsto dalla normativa. Tuttavia, l'alienante può recedere dal contratto precedentemente stipulato, dopo aver appreso la notizia del trasferimento di proprietà. Ciò deve essere fatto tassativamente entro tre mesi dalla cessione e solo se sussiste una giusta causa, previa responsabilità dell'alienante.

Il trasferimento dei crediti

L’art. 2559 del Codice Civile stabilisce che ''la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.”

La legge quindi parla chiaro. La cessione dei crediti ha effetto dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche senza la notifica al debitore o previa sua accettazione.

Il trasferimento dei debiti

L'art. 2560 del Codice Civile regola il trasferimento dei debiti all'alienante. Esso recita: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.” E precisa che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”

Il cedente non è liberato dai debiti inerenti dell’azienda ceduta, quando questi sono anteriori al trasferimento della stessa. Certo, è sempre possibile stipulare accordi pre-cessione da ambo le parti, che eliminino tale obbligo. Ma sia chiaro che la cessione azienda non libera il cedente dai suoi obblighi a priori.

Questo articolo di legge tutela, quindi, il creditore. In linea di principio, egli può porre veto alla cessione dell'azienda a terzi, nel caso in cui le garanzie per la solvibilità diminuiscano. Tuttavia, recentemente questa articolo è stato modificato.

Il curatore o curatela fallimentare

Si tratta della persona a cui rivolgersi e che gestisce la procedura fallimentare. Amministra il patrimonio dell'imprenditore fallito con lo scopo di liquidarlo. Infine, tiene in considerazione le richieste dei creditori che vantano diritti sull'azienda in vendita. È il giudice che nomina il curatore in questi casi. La modifica dell'art.2560 del Codice Civile è nel nuovo art. 214 comma 4 CCI. La nuova normativa va a modificare e ampliare l'ex art. 2560. Essa riguarda:

  • l'applicabilità della legge;
  • la responsabilità del cessionario per il pagamento dei debiti aziendali;
  • l'esclusione e l'esenzione dai pagamenti;
  • il sindacato del giudice dell'esecuzione.

La modifica dell'ex art. 2560 rende più appetibile l'azienda indebitata agli occhi degli acquirenti. Essi vengono in pratica esentati dal pagamento di debiti pregressi di cui si era fatta onere l'azienda. Questa disposizione di legge, infatti, annulla il pagamento dei debiti aziendali, contrariamente a quanto previsto nell'art. 2560 comma 2.

La nuova normativa pone inoltre un freno al giudice dell'esecuzione nello svolgere un autonomo sindacato su eventuali vizi della vendita dell'azienda. Esiste tuttavia la possibilità di farli valere. In tal caso, gli eventuali vizi di procedura nella vendita dell'azienda devono essere tempestivamente presentati in sede di procedura fallimentare. Naturalmente, lo scopo primario che la legge si propone è la soddisfazione dei creditori, tramite:

  • la liquidazione del patrimonio del debitore;
  • la distribuzione del ricavato. Il giudice, quindi, si muoverà in questa direzione. Proporrà accordi alternativi per il raggiungimento di un accordo definito nel quadro di un piano d'insolvenza, in particolare al fine di mantenere l'impresa in attività. Quando ciò non è possibile, si procede con la liquidazione di tutta l'azienda o un ramo di questa.

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