Descrizione
Azienda di proprietà del Fallimento Umbria Moda srl (di seguito “azienda”), avente ad oggetto l’attività di commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento, tessuti, prodotti di biancheria, accessori per la casa ed articoli per bambini. L’attività dell’azienda è tutt’ora operante presso i punti vendita siti in Terni Via dell’Impresa n. 5 ed in Orvieto Via Angelo Costanzi 45/47, per il tramite di terzo affittuario in forza di contratto di affitto d’azienda (giusta scrittura privata del 06/08/2019, autenticata dal Notaio Mottura di Viterbo, Rep. 6977, Racc 4162) pendente al momento dell’apertura del fallimento.Il contratto di affitto d’azienda ha durata sino al 31/08/2023 con previsione di rinnovo tacito salva disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.In caso di cessazione del contratto di affitto di azienda, qualsiasi ne sia la ragione, è altresì previsto l’obbligo dell’affittuario di riconsegna dei rami aziendali entro 30 giorni dal verificarsi del fatto estintivo.Il canone annuo di affitto di azienda è pari ad € 6.480,00 (oltre iva) per il punto vendita di Terni e di € 7.080,00 (oltre iva) per il punto vendita di Orvieto ripartiti in rate mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.Dell’azienda fanno parte i cespiti, quali le attrezzature, i macchinari, gli impianti e gli arredi indicati nel contratto di affitto d’azienda.Non sono compresi nell’azienda diritti di proprietà o diritti reali su beni immobili, né sono compresi contratti di locazione in relazione ai locali ove viene esercitata l’attività, in quanto gli stessi sono stati formalizzati direttamente dall’affittuario dell’azienda con la proprietà dei locali.Non sono comprese nell’azienda rimanenze di merci e/o di materie prime.Quanto al trasferimento delle licenze/autorizzazioni, ogni rischio circa il trasferimento delle medesime graverà sulla parte aggiudicataria.Si precisa che l’azienda è stata oggetto di valutazione estimativa da parte del Dott. Luigi Poleggi, quale estimatore ai sensi dell’art. 87, co. 2 e dell’art. 107, co. 1 L.F.